Italia, CdM approva decreto-legge su assegno “ponte”

Governo; obbligo vaccinale

Sono state introdotte delle misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Il Consiglio dei Ministri – su proposta del premier, Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando -, ha approvato un decreto-legge che inserisce i nuovi provvedimenti. Nelle more dell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare sono state approvate disposizioni immediatamente efficaci, di durata temporanea, che puntano a sostenere la genitorialità. Inoltre sono stati potenziati i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra le altre cose, introduce dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo (denominato “ponte”) per le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L’assegno in questione è destinato ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore. Questi ultimi, invece, continueranno a essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. Per accedere all’assegno “ponte” il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Il richiedente, inoltre, deve rispettare uno dei requisiti che di seguito riportiamo:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno è corrisposto per ogni figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla condizione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Nello specifico gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio ci sarà a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ogni figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

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